Nel confermare il licenziamento disciplinare di un addetto alla sorveglianza, con la sentenza n. 1321/2025 la Corte di Cassazione specifica la distinzione tra abbandono del posto di lavoro e allontanamento.
Il primo implica un distacco prolungato e significativo che incide sul servizio; il secondo è temporaneo e non compromette lo svolgimento delle mansioni.