Nonostante la motivazione economico-organizzativa accertata “genuina”, non è escluso che il licenziamento possa essere “direttamente o indirettamente discriminatorio”: lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 460/2025.
Nel caso in questione, una manager d’azienda, unica dipendente con qualifica dirigenziale appartenente ad una categoria protetta tipizzata “in quanto portatrice di handicap” era stata licenziata per una accertata riorganizzazione aziendale e la soppressione del suo posto di lavoro.
La Corte sottolinea come i giudici di merito, nel pretermettere ogni indagine sulla discriminazione lamentata dalla ricorrente a fronte dell’esistenza di una ragione di natura organizzativa posta alla base licenziamento, abbiano sostenuto una tesi in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.