Le spese necessarie per l’assistenza specifica di una persona con invalidità totale e riconosciuta in base alla legge 104/1992, sono da considerarsi come deducibili (art. 10, comma 1, lett. b, TUIR).
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 499/2025, rimarcando che il regime di favore è applicabile anche al badante primo di qualifica professionale specifica.