I controlli difensivi in senso stretto, compresi quelli con strumenti tecnologici, sono legittimi solo se eseguiti in seguito all’insorgere di un sospetto fondato sulla commissione di un illecito da parte del lavoratore e devono riguardare in modo esclusivo i dati acquisiti successivamente a tale sospetto.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 807/2025. In difetto di questi presupposti, la verifica sull’utilizzabilità dei dati raccolti a fini disciplinari va condotta secondo l’art. 4 della legge 300/70.