L’indennità di volo minima garantita prescinde dall’attività che è concretamente svolta e va computata nella misura intera per la determinazione dell’indennità di maternità. Lo prevede l’ordinanza n. 31100/2024 della Corte di Cassazione.
L’indennità aggiuntiva, riconducibile allo svolgimento effettivo dell’attività e ad ulteriori indennità variabili, va conteggiata invece nella misura del 50%.