Il licenziamento intimato a non domino, da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto di lavoro, non è idoneo a esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31551/2024.
Per questo motivo il licenziamento intimato dalla società dopo la cessione di azienda non va definito illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, ma va ritenuto giuridicamente inesistente.