La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, afferma con la sentenza n. 43662/2024 che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) non trova applicazione nei settore che si avvalgono di prestazioni di lavoro intellettuale.
I giudici sottolineano come l’articolo in questione non possa essere applicato alle categorie di lavoro intellettuale in quanto esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali. La norma si riferisce, aggiungono, al reclutamento o all’utilizzazione di “manodopera”, termine legato sia al carattere manuale dell’attività sia alla prestazione di lavoro priva di qualificazione.