È legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza sotterfugi per non recarsi al lavoro, abusando della fiducia concessa dal datore di lavoro. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30613/2024.
Nel caso in questione, i giudici rilevano che l’infrazione disciplinare contestata non consisteva nell’assenza ingiustificata dal lavoro, ma nella natura truffaldina della condotta del lavoratore per non prendere servizio.
Un comportamento che integra la fattispecie dell’abuso di fiducia, tenendo conto dell’autonomia e dell’ampia responsabilità riconosciute dal datore di lavoro.