Con la sentenza n. 185/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che, integrando le altre voci stipendiali fisse e continuative, esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico, nonché dell’art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della stessa legge, che attribuisce un analogo emolumento in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.