Il lavoratore oncologico può rifiutare di rientrare in servizio se il datore di lavoro rigetta la sua richiesta di trasferimento in una sede più vicina alla sua abitazione. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30080/2024.
I giudici, ribaltando la pronuncia di merito, rimarcano che le norme nazionali e comunitarie per la tutela degli individui con disabilità impongono al datore un obbligo di accomodamenti ragionevoli per il dipendente interessato.
È una prescrizione dotata di peculiare protezione per la salvaguardia di esigenze fondamentali di vita e di salute: il rifiuto della stessa rappresenta un atto discriminatorio e dunque affetto da nullità.