La comunicazione scritta del licenziamento è valida se inviata all'ultimo indirizzo conosciuto dal datore di lavoro, anche se il dipendente nel frattempo si è trasferito senza avvertire l'azienda. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28171/2024.
Per i giudici opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e precisano che per integrare questa circostanza non basta la sola prova della spedizione della raccomandata, ma occorre anche l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, a dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio.