L’assenza della preventiva contestazione inficia l’intero procedimento disciplinare e, in caso di licenziamento, determina il diritto alla reintegra per il lavoratore. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28927/2024.
Confermando la pronuncia di merito, i giudici rimarcano che il difetto di contestazione dell’infrazione determina, in materia di licenziamento disciplinare, l’inesistenza dell’intero procedimento e non solo l’inosservanza delle norme che lo regolano.
Si rientra così nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato per cui, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 4, legge 300/1970, è prevista la tutela reintegratoria.