La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28492/2024, interviene sulla necessità di fare distinzione, ai fini dell’indennizzo per il dipendente, tra infortunio in itinere e infortunio sul lavoro.
Nel caso in questione, un lavoratore si era infortunato nel corso di uno spostamento verso un cantiere, dopo essersi recato presso la sede aziendale. I giudici di merito di primo e secondo grado avevano negato l’indennizzabilità dell’infortunio, qualificandolo come un infortunio in itinere.
I giudici, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, sottolineano che se lo spostamento è funzionale all’attività lavorativa e avviene durante l’orario di lavoro, esso deve essere considerato come parte integrante della prestazione.