RITO FORNERO. Impugnazione con rito Fornero di un licenziamento per motivo organizzativo. Ammissibilità domande subordinate relative a i. preavviso e TFR, in quanto domande “fondate sugli identici fatti costitutivi”. Interpretazioni restrittive dell’art. 1, co. 48 legge 92/12 contrastano con il divieto di frazionamento delle domande. Cass. Sez. Lav. 12.8.2016 n. 17091 - Pres. Di Cerbo - Rel. Esposito.

17 novembre 2016

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Sentenza Cassazione Sezione Lavoro 12.8.2016 n. 17091 - Pres. Di Cerbo - Rel. Esposito Con riferimento ad una pronuncia di merito, emessa nell’ambito di un procedimento introdotto con rito Fornero, con la quale è stata respinta la domanda principale di impugnazione ex art. 18 S.L. di un licenziamento per motivo organizzativo e sono state dichiarate inammissibili le domande subordinate di condanna al pagamento dell’indennità di mancato preavviso e del TFR, va affermata la illegittimità di quest’ultima pronuncia perché l’art. 1, comma 48 legge 92/2012, laddove facoltizza alla proposizione con il rito Fornero anche di domande “diverse” che siano fondate “su identici fatti costitutivi”, va interpretata nel senso che siano proponibili con tale rito anche domande subordinate tendenti all’accertamento di questi crediti, in quanto “riconducibili al thema decidendum della controversia come delineatosi nella dialettica processuale”. Infatti, il diritto del dipendente al pagamento di indennità di preavviso e TFR trae “fondamento dai medesimi fatti costitutivi (e impeditivi) posti a base della contrapposta deduzione delle parti riguardo alla sussistenza del giustificato motivo di recesso”. Questa interpretazione è coerente con il principio del giusto processo, che non si esaurisce nella esigenza della sola durata ragionevole dello stesso, ma comprende anche il diritto ad un giudizio e ad un pronunciamento di merito, soddisfa esigenze, di rango costituzionale, di effettività della tutela ed è l’unica compatibile con il consolidato principio, di “elaborazione giurisprudenziale, che ha affermato il divieto di abuso processuale in ipotesi di esercizio frazionato di pretese creditorie che trovino tutte titolo nella cessazione del rapporto di lavoro, inteso quale fonte unitaria di obblighi e doveri delle parti”. cass-sez-lav-n-17091-del-2016  
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