Durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita, il lavoratore che ne usufruisce non è obbligato a trasmettere all’ente concedente ulteriori certificati medici per giustificare l’assenza. Lo rimarca la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27446/2024.
Se il periodo di comporto continua a maturare l’anzianità di servizio e con esso il lavoratore mantiene il diritto al pagamento della retribuzione, per quanto in misura ridotta, il periodo di aspettativa interrompe la maturazione dell’anzianità e non è retribuito.
“I certificati medici giustificativi - ricordano i giudici - sono prodotti, come nella specie, dal lavoratore e vagliati dal datore di lavoro prima di concedere il diritto ad assentarsi dal lavoro con conservazione del posto”.