Il ritardo nel prendere servizio, considerata la natura del lavoro e i rischi legati alla mancanza di vigilanza di una banca, costituisce una violazione grave: è quindi legittimo il licenziamento per grave negligenza e recidiva dell’addetto alla vigilanza con un ritardo 40 minuti nella presa di servizio.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26770/2024. Nell’esprimersi i giudici ricordano che la giusta causa di licenziamento è una nozione legale che non deve aderire necessariamente alle previsioni contrattuali.
Il lavoratore infatti, nel presentare ricorso, aveva sostenuto la sproporzionalità della sanzione e la non corretta applicazione del Ccnl di riferimento, che non prevede il licenziamento per ritardi di entità lieve.