Non rientra nel cosiddetto “blocco dei licenziamenti” stabilito dal dl. n. 18/2020 (emergenza Covid-19) il licenziamento per superamento del periodo di comporto: lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26634/2024.
Nel caso in questione una lavoratrice con contratto part-time verticale aveva impugnato il licenziamento sostenendo che fosse nullo per via del blocco imposto dalla normativa emessa durante l’emergenza sanitaria.
I giudici rimarcano che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rientra nel blocco dei licenziamenti: è regolato da norme speciali (art. 2110 c.c.) e distinto da quello per giustificato motivo oggettivo.