L’accordo con cui il dirigente accetta la riduzione della retribuzione, anche nel caso in cui la modifica peggiorativa non comporti un cambiamento delle mansioni, deve essere sottoscritto nelle sedi protette stabilite dalla legge. Lo sancisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26320/2024.
Viene così confermata la decisione della Corte d’Appello che aveva rovesciato quella di primo grado e in cui l’accordo di riduzione della retribuzione veniva giudicato nullo perché, richiamando l’art. 2103 c.c., formalizzato in violazione delle norme imperative che impongono la convalida in sede protetta, a maggior ragione se in assenza di mansioni modificate.