Il risarcimento del danno per perdita di chance non segue in modo automatico all’accertata illegittimità di una procedura concorsuale: lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25442/2024.
Va invece individuato, sottolineano i giudici, nella sussistenza di probabilità elevate di esito vittorioso della selezione. La prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall’esistenza di probabilità tutte pari tra i partecipanti alla selezione di conseguire il risultato atteso: occorre che venga dimostrato il nesso di causalità tra l’inadempimento del datore di lavoro e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza.