Il lavoratore che ricopre il ruolo di rls gode delle stesse tutele previste per i sindacalisti nel rilasciare interviste agli organi di informazione e esprimendo un aspro giudizio critico nei confronti dell’azienda, a patto che le affermazioni siano veritiere e formalmente adeguate.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23850/2024 che conferma l’illegittimità della sanzione conservativa irrogata nei confronti del dipendente che ricopre il ruolo di responsabile dei lavoratori per la sicurezza che aveva rilasciato dichiarazioni di solidarietà per il mancato reintegro di un gruppo di operai ad un sito d’informazione, giudicando la condotta aziendale una “scorciatoia antidemocratica e antisindacale”.