Il recupero delle ore di mancato riposo non deve essere frazionato, ma continuativo o cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18390/2024.
Richiamando la normativa europea, i giudici sottolineano che in caso di mancato godimento del giorno libero, il riposo compensativo deve essere tempestivo e attiguo ad altri periodi di riposo: quindi non frazionato o violerebbe le finalità dell’istituto.
Un comportamento contrario a tali principi produrrebbe un danno in capo al lavoratore da usura psico-fisica.