È da escludersi che sia interrotto dal suicidio del dipendente malato di mesotelioma il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e il decesso: lo afferma il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con la sentenza del 4 aprile 2024 con la quale l’impresa viene condannata a risarcire i familiari del lavoratore deceduto.
Secondo il Tribunale, da una parte è vero che il suicidio del lavoratore sia stato determinato da più concause, come la sua struttura psichica e l’assenza di un sostengo psicologico durante la malattia; dall’altra è sufficiente che sussista un nesso causale chiaro tra la malattia professionale e la depressione che ha portato al suicidio per giustificare la risarcibilità del danno.