Il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore ai 6 mesi può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato: lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19348/2024.
Richiamando l’art. 5 comma 4-quater del dlgs. n. 368/2001, i giudici ricordano che “il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza”, fatte salve disposizioni diverse di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.