Il dipendente che adotta atteggiamenti ostruzionistici rispetto all’operato aziendale lede il vincolo fiduciario in modo irrimediabile ed è quindi passibile di licenziamento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18296/2024.
Nell’esprimersi i giudici rimarcano che la nozione di insubordinazione non si limita al rifiuto di adempiere le disposizioni dei superiori: comprende ogni comportamento che pregiudica l'esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni all’interno dell’organizzazione dell’azienda.