3 luglio 2024
Corte di Cassazione, ordinanza n. 18094/2024
Il rapporto di lavoro con una persona disabile assunta obbligatoriamente può essere risolto, nel caso di variazioni significative nell’organizzazione di lavoro, solo se l’impossibilità di reinserirla in azienda, attuando degli adattamenti, venga accertata dalla commissione medica integrata, secondo l’art. 10, co. 3 della legge 68/1999.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18094/2024, valutando illegittimo il licenziamento di un dipendente con disabilità da parte di un’impresa per la soppressione della sua mansione, affidata ad una ditta esterna.