L’esercizio dell'acciaieria Ilva deve essere sospeso se rappresenta una fonte di pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e la salute umana. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza relativa alla causa C-626/22.
Tanto la protezione dell’ambiente quanto della salute umana sono due obiettivi fondamentali nel diritto comunitario, da considerare sia al momento del rilascio che in quello del riesame delle autorizzazioni.
Spetta così al giudice nazionale valutare se l’attività vada sospesa o meno, in particolare al Tribunale di Milano che aveva sollevato dubbi sulla conformità della normativa italiana e delle deroghe speciali previste per Ilva rispetto a quanto previsto dalla direttiva europea.