Va ricompreso nell’orario di lavoro il tempo che il dipendente impiega per recarsi dalla sede aziendale al luogo d'intervento e per rientrare in azienda, una volta conclusa l’attività presso i clienti. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16674/2024.
Nell’ipotesi infatti di personale addetto agli interventi presso i clienti, il lasso temporale compreso tra l’arrivo in azienda per recuperare le attrezzature necessarie e ricevere le disposizioni datoriali e il ritorno ad attività terminata rientra nel concetto di orario lavorativo.
Sono dunque da considerare nulli gli accordi collettivi che introducono una franchigia temporale entro cui è a carico dei lavoratori il tempo richiesto per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché per il tragitto inverso alla fine della giornata di lavoro.