Se non è dimostrato che le lettere minatorie dirette all’azienda sono a lui riconducibili, è illegittimo il licenziamento del lavoratore. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17625/2024.
Il lavoratore era stato licenziato dopo che il datore aveva ritenuto che avesse scritto e diffuso, in forma anonima, due lettere offensive e diffamatorie verso il capo del personale dell’azienda.
I giudici confermano però quanto stabilito dai giudici di secondo grado che hanno rilevato come non vi fosse una prova congrua in giudizio idonea a far ritenere possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità, la redazione e diffusione delle due lettere minatorie da parte del dipendente.