In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repêchage è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore, di cui è dotato al momento del licenziamento.
È quanto stabilisce l’ordinanza n. 17036/2024 della Corte di Cassazione. Il datore di lavoro non è tenuto a formare i lavoratori per adattarli a nuove mansioni.