Le uniche fonti che regolano il rapporto di lavoro, nel pubblico impiego privatizzato, sono la contrattazione collettiva e la legge: ne consegue che la Pa datrice di lavoro non può attribuire trattamenti economici diversi da quelli contemplati. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16150/2024.
Ciò vale anche nei casi in cui i trattamenti siano di miglior favore per il dipendente. La Pa deve richiedere al lavoratore qualsiasi somma riconosciuta in eccesso.