“Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”: è quanto stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024.
Viene così accolto il ricorso di una docente che chiedeva la condanna del Ministero dell’Istruzione dell’Ufficio scolastico lombardo al pagamento di un’indennità per ferie non godute nei periodi in cui il suo rapporto con la p.a. era cessato al 30 giugno, deducendo che i dirigenti scolastici avessero considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli intercorsi tra l’8 (termine lezioni) e il 30 di giugno, pur non avendo mai chiesto di godere delle ferie e non venendo collocata in congedo d’ufficio.