Il lavoratore ha diritto ad accedere all’Ape sociale in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sottoscritta perché l’azienda ha spostato la sede di lavoro a più di 50 km dalla residenza del dipendente. Lo stabilisce la sentenza n. 988/2024 del Tribunale di Milano.
Richiamando la circolare 108/2006 e il messaggio 369/2018 dell’Inps, il giudice indica che la risoluzione per rifiuto di un trasferimento di sede è valida per l’ente previdenziale per accedere alla Naspi, “non vi è alcun motivo per contraddire tale interpretazione, valutando il medesimo requisito della disoccupazione involontaria, con riferimento alla concessione della prestazione Ape sociale”.