Gli idonei nelle graduatorie pubbliche non hanno un diritto soggettivo all’assunzione per scorrimento, nel caso ci siano posizioni vacanti. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14919/2024.
I giudici precisano che è nella discrezionalità della Pubblica amministrazione decidere se coprire il posto vacante, con l’unica eccezione nell’ipotesi in cui l’obbligo in tal senso sia contemplato nella contrattazione collettiva o nel bando.