Tribunale di Roma, sentenza n. 2615/2024. L’influencer che promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio

L’influencer che promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio. Lo stabilisce il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2615/2024 dello scorso 4 marzo.

È quindi legittima la riscossione dei contributi operata dalla Fondazione Enasarco dopo un accertamento ispettivo.

Il Tribunale rileva come l’introduzione dei nuovi mezzi e delle nuove tecniche di vendita ha modificato le modalità con cui i consumatori interagiscono con i prodotti e i servizi. In questo contesto, social network e piattaforme diventano uno strumento ulteriore per fare promozione grazie alla figura degli influencer che sono così qualificati come agenti di commercio, in presenza di indizi idonei per dimostrare gli elementi di stabilità e continuità.

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