Se la prosecuzione dell’attività imprenditoriale “finanziata” con l’anticipazione della Naspi diventa impossibile per cause che non sono imputabili al precettore, la restituzione non è integrale, ma proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, dichiara così l'illegittimità dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.