Con l’ordinanza n. 11333/2024, la Corte di Cassazione afferma che nell’ambito dei turni assegnati ai lavoratori part-time, le indicazioni di legge e di contratto sono valide solo quando, in mancanza di clausole flessibili elastiche, vengono indicati nel contratto i turni in modo preciso e costante.
I giudici ricordano che, secondo l’art. 10, comma 2 del dlgs. 81/2015, quando nel contratto a tempo parziale manca una precisa indicazione della collocazione dei turni di lavoro, deve provvedere il giudice, come in qualsiasi altro caso in cui non ci sia l’indicazione “puntuale” dell’orario lavorativo.