Con l’ordinanza n. 10263/2024, la Corte di Cassazione ribadisce che, con il cosiddetto rito Fornero per i processi che hanno per oggetto l’impugnazione di un licenziamento, si prevede un giudizio di primo grado unico a due fasi.
Allo scopo di garantire una rapida tutela al lavoratore, la prima fase si caratterizza per un’istruttoria sommaria, mentre la seconda prevede la cognizione piena, a prosecuzione della prima.
Se nella seconda fase si prospettano dei motivi di invalidità del recesso ulteriori rispetto a quelli dedotti durante la prima, questi possono essere ammessi in giudizio purché si fondino sui medesimi fatti costitutivi, da subito prospettati dal lavoratore.