La prova del pagamento della retribuzione, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro, spetta al datore di lavoro. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10663/2024.
I giudici riprendono l’orientamento consolidato e affermano che la prova del pagamento è a carico del datore, chiamato a fornire la documentazione idonea dei pagamenti effettivamente eseguiti quando non può avvalersi della normale documentazione liberatoria, rappresentata dalle buste paga firmate dall’accipiente.