Il datore di lavoro è integralmente responsabile dell’infortunio che si verifica come conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, ad eccezione dei soli casi in cui abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell'imprevedibilità e dell’esorbitanza la condotta del lavoratore.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9120/2024, sottolineando che il lavoratore ha l’onere di provare il fatto costituente, l’inadempimento e in nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno, ma non la colpa datoriale.
L’onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere l’individuazione delle specifiche norme di sicurezza violate dal datore di lavoro, in particolare, come nel caso in questione, non si tratta di misure tipiche o nominate.