La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2024, interviene sul tema dell’emersione del lavoro irregolare e pregressa condanna per un reato di lieve entità, stabilendo che il lavoratore straniero va escluso dalla procedura solo se è accertata in concreto la sua pericolosità attuale.
È dunque irragionevole e non conforme al principio di proporzionalità far discendere in via automatica il rigetto dell’istanza di emersione del lavoratore straniero irregolare da una precedente condanna per un reato di lieve entità, anziché dall’accertamento in concreto della sua attuale pericolosità.
Viene così dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 103, comma 10, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2020, nella parte in cui include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto piccolo spaccio.