L’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege n. 104 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, violando le finalità per cui il beneficio è concesso, costituisce giusta causa di licenziamento. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6468/2024.
L’assenza dal lavoro per usufruire del permesso deve essere in relazione diretta con l’assistenza del disabile, ricordano i giudici. La normativa di riferimento non consente infatti di utilizzare il permesso per motivi diversi da quelli propri della funzione cui l’assenza è preordinata.
In questo contesto è legittimo il controllo del dipendente da parte del datore di lavoro per mezzo di agenti investigativi: il controllo demandato all’agenzia è legittimo se non ha per oggetto l’adempimento della prestazione, ma la verifica di comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente.