In caso di domanda per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltante, i termini di decadenza trovano applicazione solo se l’utilizzatore abbia negato la titolarità del rapporto per iscritto: lo indica la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6266/2024.
Devono sussistere un atto o un provvedimento del datore/utilizzatore che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza, di cui all’art. 32, comma 4, lett. d della legge 183/20210.
Fino a quando il dipendente non ottiene in forma scritta un provvedimento o un atto equipollente che nega la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale.