Corte di Cassazione, ordinanza n. 4256/2024

1 marzo 2024

Giurisprudenza Alte Corti ,

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4256/2024

L'illegittimità del procedimento di conferimento della posizione organizzativa non preclude il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico accessorio se ha di fatto compiuto le mansioni proprie dell’incarico. Lo indica la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4256/2024.

La pronuncia arriva in seguito al ricorso di una dipendente comunale per chiedere la liquidazione delle somme a titolo di indennità di posizione e di risultato che le spettano per il conferimento di una posizione organizzativa da parte dell’ente datore.

La Corte d’Appello aveva però rigettato la domanda, dal momento che la ricorrente non era effettivamente in possesso dei titoli di legge richiesti per ricoprire la carica dirigenziale in questione e attribuita in modo illegittimo.

I giudici però rilevano preliminarmente che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di indennità aggiuntiva.

In secondo luogo, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione dell’incarico non esclude il diritto a conseguire il trattamento economico corrispondente per intero, se il lavoratore svolge e porta a compimento le mansioni previste da tale incarico.  

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