Con la sentenza n. 7128/2024, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, si pronuncia sul caso di delitto di estorsione in ambito lavoristico: reato che si realizza con condotte diverse da parte del datore di lavoro, ma che presuppone l’instaurazione del rapporto di lavoro, anche solo di fatto.
Va quindi escluso che ne risponda il datore che prospetta ai possibili dipendenti l’alternativa tra la rinuncia della retribuzione, anche parziale, e la perdita dell’opportunità di impiego al momento dell’assunzione e dunque prima che il rapporto di lavoro sia instaurato.
Manca innanzitutto il requisito della minaccia, dal momento che non sussiste un diritto dell’aspirante lavoratore ad essere assunto a determinate condizioni prima della conclusione dell’accordo.