Il licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l’unica eccezione per la giusta causa, deve essere preceduto dall’avviso a cui il datore è tenuto nel rispetto del termine fissato dalla legge, dai ccnl o, in subordine, dagli usi e secondo equità. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3247/2024.
Il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di cercare da subito un nuovo impiego per sopperire alla perdita imminente del posto di
lavoro e il preavviso è dovuto anche in caso di dimissioni.
La funzione del preavviso è di attenuare le conseguenze del recesso per chi lo subisce. La stessa funzione è da attribuirsi all'indennità sostitutiva da corrispondere nell'ipotesi di violazione del preavviso e che non va risarcire un danno in senso giuridico, ma un danno in senso economico.
Il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso è compatibile con il risarcimento dei danni da assenza di giusta causa o giustificato motivo di recesso: sono due diritti sorretti da diverse funzioni e che possono essere fatti valere contemporaneamente.