La Corte di Cassazione, attraverso le ordinanze 3003 e 3009 del 1° febbraio 2024, si pronuncia sul tema dell’iscrizione dei lavoratori dipendenti negli elenchi dei lavoratori agricoli e dell’avvenuta cancellazione disposta a seguito di un verbale di accertamento Inps.
Con l’ordinanza 3003/2024, viene ribadito il consolidato principio per cui il lavoratore che agisce in giudizio ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro che costituisce il presupposto dell’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli e di ogni diritto di carattere previdenziale che ne consegue.
L’ordinanza 3009/2024 torna invece sui termini di decadenza per l’impugnazione del provvedimento formale di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. L’interessato “può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. L’inosservanza del termine “comporta la decadenza sostanziale dell’assicurato”.