La libertà di iniziativa economica comporta la facoltà per il partecipante alla gara di ribassare il costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Tar Toscana, sentenza n. 120/2024

9 febbraio 2024

Generico ,Tar ,ribasso ,liberta ,appalto ,gara

La libertà di iniziativa economica comporta la facoltà per il partecipante alla gara di ribassare il costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Tar Toscana, sentenza n. 120/2024

La libertà di iniziativa economica comporta la facoltà per il partecipante alla gara di ribassare il costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, ma deve dimostrare sia che ciò è conseguenza di una organizzazione aziendale più efficiente sia che vengano rispettati i trattamenti salariali minimi.
Lo indica il Tar Toscana con la sentenza n. 120/2024 che rileva come il legislatore preveda espressamente che i concorrenti alle gare indichino nell’offerta economica i costi della manodopera e che una quantificazione troppo bassa determina una anomalia dell’offerta.
Il legislatore, proseguono i giudici, non ha voluto considerare questi costi come fissi e invariabili: è prevista la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dipende da una organizzazione aziendale efficiente, ma nel rispetto dei trattamenti minimi salariali.

Avvocati Giuslavoristi Italiani

Recapiti

Indirizzo: Via Lentasio, 7
CAP: 20122
Comune: Milano
Telefono: +39 02 58305930
Fax: +39 02 58326379
C.F.: 97310270158
www.giuslavoristi.it

Orari

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore
10:00 alle ore 13:00