La libertà di iniziativa economica comporta la facoltà per il partecipante alla gara di ribassare il costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Tar Toscana, sentenza n. 120/2024
La libertà di iniziativa economica comporta la facoltà per il partecipante alla gara di ribassare il costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, ma deve dimostrare sia che ciò è conseguenza di una organizzazione aziendale più efficiente sia che vengano rispettati i trattamenti salariali minimi.
Lo indica il Tar Toscana con la sentenza n. 120/2024 che rileva come il legislatore preveda espressamente che i concorrenti alle gare indichino nell’offerta economica i costi della manodopera e che una quantificazione troppo bassa determina una anomalia dell’offerta.
Il legislatore, proseguono i giudici, non ha voluto considerare questi costi come fissi e invariabili: è prevista la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dipende da una organizzazione aziendale efficiente, ma nel rispetto dei trattamenti minimi salariali.
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