Licenziamento illegittimo. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3264/2024

Con l’ordinanza n. 3264/2024, la Corte di Cassazione conferma che l’invito a riprendere le proprie mansioni, in caso di licenziamento illegittimo, può essere avanzato dal datore di lavoro in qualsiasi momento, anche prima del limite massimo dei 30 giorni, indicato dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
D’altra parte, precisano i giudici, ciò non pregiudica la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, considerata irrevocabilmente conclusa al trentesimo giorno dalla notifica del licenziamento.
Il pronunciamento si riferisce al caso di un lavoratore destinatario di un licenziamento giudicato illegittimo e che aveva ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo di 116.000 euro a titolo di risarcimento. La società datrice di lavoro si era quindi opposta, con un invito a riprendere servizio rifiutato dal dipendente: il giudice aveva quindi ridotto il risarcimento a 9.000 euro.
Sia la Corte d’Appello che la Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso del lavoratore che riteneva nullo l’invito del datore dal momento che indicava un termine inferiore ai 30 giorni previsti dalla normativa.

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