Nessun risarcimento se il datore di lavoro non consegna la divisa al dipendente, se questo non dimostra di aver subito un danno e la contrattazione non regola la materia. Lo indica la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2261/2024.
I giudici confermano così il giudizio della Corte d’Appello dopo la richiesta di risarcimento avanzata da un lavoratore di un comune, impiegato come agente di polizia municipale, che aveva denunciato la mancata fornitura della divisa, richiedendo il pagamento di un'indennità sostitutiva della fornitura del vestiario e il risarcimento del danno subito in relazione all’immagine e alla dignità professionale e personale.
Richieste respinte: la Corte di Cassazione pone a carico dell’istante l’onere della prova del fatto costitutivo della domanda, vale a dire la prova del danno per cui è stato richiesto il risarcimento. Quanto all’indennità sostitutiva, non trova applicazione dal momento che non è regolamentata da riferimenti di norma e prassi.