Alcuni diritti dei lavoratori, tra cui l’indennità sostitutiva per le ferie non godute, non possono essere esclusi da esigenze di finanza pubblica. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-218/2022, che riguarda direttamente l’Italia.
Oggetto della pronuncia è infatti una norma italiana: l’articolo 5 del dl. 95/2012, ispirato a esigenze di contenimento della spesa pubblica, che nega il diritto al pagamento di un’indennità finanziaria in luogo dei giorni non goduti di ferie annuali retribuite, nel momento in cui termina il rapporto di lavoro nel settore pubblico.
La Corte dichiara così l’incompatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che impedisce di versare al dipendente un’indennità per i giorni non goduti di ferie annuali retribuite se il dipendente pone fine volontariamente al rapporto di lavoro.
Questo contrasto, precisano i giudici, non si può giustificare con considerazioni puramente economiche come il contenimento della spesa pubblica, perché la direttiva sull’orario di lavoro ha lo scopo di tutelare il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite.